PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).

      1. Ferme restando le competenze conferite alle regioni e alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la presente legge disciplina la realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego.
      2. Nell'osservanza delle disposizioni della presente legge i servizi per l'impiego sono gestiti ed erogati, a parità di condizioni, da soggetti sia pubblici che privati.
      3. Per «soggetti pubblici» si intendono quelli individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, e dalla conseguente legislazione regionale.
       4. Per «soggetti privati» si intendono quelli individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 2.
(Funzioni certificative e di accreditamento).

      1. È riservata agli uffici pubblici competenti la funzione certificativa dello status di disoccupato o inoccupato e delle altre condizioni cui siano collegate l'attribuzione di benefìci normativi o economici in favore degli stessi soggetti o dei datori di lavoro, nonché la funzione di controllo sulla sussistenza e permanenza di tali condizioni.
      2. Ferma restando la competenza di cui al comma 1, la richiesta di certificazione può essere inoltrata anche tramite i soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Servizi privati per l'impiego).

      1. Fatta eccezione per le funzioni riservate ai sensi dell'articolo 2, i soggetti

 

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privati possono svolgere la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la ricerca e la selezione del personale e la ricollocazione professionale, nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'attività di formazione professionale, l'avviamento al lavoro interinale ed ogni altra attività utile a favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 4.
(Accreditamento).

      1. L'esercizio privato di servizi per l'impiego è subordinato all'accreditamento presso il competente organo regionale.
      2. I requisiti e le modalità di accreditamento sono determinati dalle regioni con proprio atto normativo, conforme all'atto di indirizzo assunto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale. L'atto normativo regionale deve essere emanato entro tre mesi dall'emanazione dell'atto della Conferenza unificata.

Art. 5.
(Gratuità dei servizi).

      1. Nei confronti dei prestatori di lavoro tutte le attività di cui all'articolo 3, fatta eccezione di quella relativa alla formazione professionale, devono essere esercitate a titolo gratuito.

Art. 6.
(Collegamento in rete).

      1. Presso ogni regione o provincia è istituito un servizio informatico cui possono accedere gratuitamente tutti i soggetti operanti nel sistema integrato.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati gli standard tecnici per il dialogo tra i sistemi, al fine di garantire la comunicazione delle informazioni su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e tutte le altre disposizioni che siano in contrasto con la presente legge.